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| NORME
SUL CONDOMINIO |
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Art.
1117
Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta
dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le
parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria
e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti
per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini. |
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Art.
1118
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il
condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
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Art.
1119
Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno
che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino. |
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Art.
1120
Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
(vedi Nota). Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio
alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino
il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. (Nota)
Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante
norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si riporta
il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". |
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Art.
1121
Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili
di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che la ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal
primo comma i condomini e i loro credi o aventi causa possono tuttavia,
in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. |
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Art.
1122
Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà,
non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio |
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Art.
1123
Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà
di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità. |
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Art.
1124
Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi,
per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza
di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà
della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto
e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. |
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Art.
1125
Manutenzione e ricostruzione soffitti, volte
e solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario
del piatto inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. |
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Art. 1126
Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti
i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione
di piano di ciascuno. |
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Art.
1127
Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le
condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono
altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al
valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto
a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare. |
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Art.
1128
Perimento totale o canale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore,
l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti
comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende
partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere
agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo
che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini. |
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Art.
1129
Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina
un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere
revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione
per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate
in apposito registro. |
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Art.
1130
Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve: eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; disciplinare
l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti
i condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni; compiere gli atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine
di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. |
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Art.
1131
Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la
citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che
non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento dei danni. |
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Art.
1132
Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con
atto notificato all'amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il
caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni
da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è
stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia
tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio
che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. |
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Art.
1133
Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri
sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore
è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso
all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137. |
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Art.
1134
Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo
che si tratti di spesa urgente. |
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Art.
1135
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede: alla conferma dell'amministratore e all'eventuale
sua retribuzione; all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione
del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo
attivo della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo,
se occorre un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare
lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. |
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Art.
1136
Costituzione dell'assemblea e validità
delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio
e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea
non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda
convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione
è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni
che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie
di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione delle deliberazioni dell'assemblea
si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. |
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Art.
1137
Impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente
può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla
data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti. |
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Art.
1138
Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo
i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino nonché
le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa
per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento
non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino
quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. |
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Art.
1139
Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano
le norme sulla comunione in generale (articoli dal 1100 al 1116 del
codice civile). |
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NORME
SULL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
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Art.
1105
Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nellamministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati delloggetto
della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per lamministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
allautorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore. |
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Art.
1106
Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dallarticolo
precedente, può essere formato un regolamento per lordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo lamministrazione può essere delegata
ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi
i poteri e gli obblighi dellamministratore. |
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Art.
1107
Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
allautorità giudiziaria il regolamento della comunione
entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. Lautorità giudiziaria decide con unica
sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi
causa dei singoli partecipanti. |
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Art.
1108
Innovazioni e altri atti eccedenti lordinaria
amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa
o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché
esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti lordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli allinteresse
di alcuno dei partecipanti.
E necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti
di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune
e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
Lipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione
delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della
cosa comune. |
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Art.
1129
Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina
un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dell'assemblea. Può altresì essere
revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dallArt. 1131,
se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se
vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e
la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro. |
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Art.
1130
Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento
a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi
dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine
di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. |
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Art.
1131
Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabile dall'articolo precedente o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dell'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la
citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che
non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento dei danni. |
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Art. 1138
Regolamento del condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni, e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio
o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art.
1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni
degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136, e 1137.
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