AMMINISTRATORE SI, AMMINISTRATORE NO

  Amministratore si, amministratore no; per scelta consapevole, per necessità, per “togliersi dalle responsabilità”, ecc. Tante sono le motivazioni ed i commenti che accompagnano la nomina dell’Amministratore del Condominio.

  Anche se solo alcune hanno un fondamento reale e ragionevole, tutte sono meritevoli di essere valutate e a tutte deve essere data una risposta seria, leale e professionale.

  Quella dell’amministratore di condominio, oltre che un obbligo di legge, deve essere una scelta consapevole; non un’imposizione o un ripiego, perché altrimenti si rischia di “partire con il piede sbagliato”.
La chiarezza necessaria a definire compiti, responsabilità e modalità di svolgimento dell’incarico di amministratore le troviamo sicuramente in alcuni articoli del Codice Civile ed, eventualmente, sul Regolamento di Condominio.

 La nomina dell’Amministratore non può prescindere da tali norme.
L’Art. 1129 cc. Recita: “quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore . Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini”
Quello dell’assemblea è un potere-dovere, a carattere funzionale, non delegabile né abdicabile.

 L’assemblea, regolarmente costituita (esprimente la maggioranza ex art. 1136, comma 2 cc.), è l’unico organismo che può nominare l’amministratore, ed è anche la sede opportuna nella quale esprimere pareri, proposte o prendere decisioni al riguardo.
Insomma, inutile “borbottare sulle scale”, se non si partecipa all’assemblea e non si delibera il mandato all’amministratore nei modi previsti dalla legge!

 
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