|
Amministratore
si, amministratore no; per scelta consapevole, per necessità,
per togliersi dalle responsabilità, ecc. Tante
sono le motivazioni ed i commenti che accompagnano la nomina dellAmministratore
del Condominio.
Anche se solo alcune hanno un fondamento reale
e ragionevole, tutte sono meritevoli di essere valutate e a tutte
deve essere data una risposta seria, leale e professionale.
Quella dellamministratore di condominio,
oltre che un obbligo di legge, deve essere una scelta consapevole;
non unimposizione o un ripiego, perché altrimenti si
rischia di partire con il piede sbagliato.
La chiarezza necessaria a definire compiti, responsabilità
e modalità di svolgimento dellincarico di amministratore
le troviamo sicuramente in alcuni articoli del Codice Civile ed,
eventualmente, sul Regolamento di Condominio.
La nomina dellAmministratore non può prescindere
da tali norme.
LArt. 1129 cc. Recita: quando i condomini sono più
di quattro, lassemblea nomina un amministratore . Se lassemblea
non provvede, la nomina è fatta dallautorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini
Quello dellassemblea è un potere-dovere, a carattere
funzionale, non delegabile né abdicabile.
Lassemblea, regolarmente costituita (esprimente
la maggioranza ex art. 1136, comma 2 cc.), è lunico
organismo che può nominare lamministratore, ed è
anche la sede opportuna nella quale esprimere pareri, proposte o
prendere decisioni al riguardo.
Insomma, inutile borbottare sulle scale, se non
si partecipa allassemblea e non si delibera il mandato allamministratore
nei modi previsti dalla legge!
|